CAMPOBASSO – L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, per gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.
La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.
La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.
La normativa di riferimento della nuova classificazione è il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720. ATECO 2025 pertanto è coerente con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.
La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.
A livello europeo il complesso processo decisionale di revisione della classificazione economica è stato avviato nel 2018 con la revisione della NACE Rev. 2.
Invece a livello nazionale, il processo di valutazione e aggiornamento è stato supportato dal Comitato inter-istituzionale per la definizione, l’implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche ATECO (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti di istituzioni, enti amministrativi e organizzazioni imprenditoriali e coadiuvato da una rete di utenti esperti e stakeholder.
Nell’ambito del Comitato ATECO, in una logica di condivisione e coordinamento delle attività e nel rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa e di riduzione del carico informativo sugli utenti, l’Istat, il sistema camerale (Camere di Commercio, Unioncamere e InfoCamere) sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei), in qualità di enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici che amministrativi, hanno concordato una strategia comune per l’implementazione operativa di ATECO 2025 nello svolgimento dei loro rispettivi compiti istituzionali.
Tenuto conto della normativa europea sopra menzionata e della decisione concordata a livello nazionale di adottare operativamente la nuova classificazione a partire dal 1° aprile 2025, il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale metteranno in atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.
Da un punto di vista operativo, le azioni intraprese per implementare la ricodifica all’interno dei rispettivi registri sono decise dal singolo ente sulla base delle procedure e metodologie più opportune per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si annovera una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate che sarà resa disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’Istat.
Imprese e liberi professionisti potranno partecipare a questo processo a partire dal 1° aprile 2025 per verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti e le procedure di seguito illustrati.
ADEMPIMENTI STATISTICI
Per le finalità statistiche perseguite dall’Istat, a partire dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l'attività economica svolta, mediante l’accesso al link di riferimento (https://imprese.istat.it).
Dopo la consueta autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in ATECO 2025.
Attraverso queste nuove funzionalità, a partire dal 1° aprile 2025, l’utente potrà confermare la proposta di riclassificazione oppure, qualora non la ritenesse adeguata, avrà la possibilità di non confermare tale proposta. In quest’ultimo caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione ATECO 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà quindi richiederne una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel Portale.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL SISTEMA CAMERALE
Per le finalità amministrative, le Camere di commercio hanno sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese.
Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.
Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.
Inoltre la comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili senza costi dall’app impresa italia, scaricabile dai principali app store online. Sul sito impresa.italia.it (http://impresa.italia.it/) sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.
ADEMPIMENTI FISCALI
Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.
Come previsto con la Risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, si ricorda che:
- se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).
DIFFUSIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025
La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat www.istat.it nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.
Nei prossimi mesi e in tempo utile per consentire le operazioni sopra descritte, l’Istat metterà progressivamente a disposizione tutte le altre informazioni utili in merito alla nuova classificazione ATECO 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione ATECO.
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