Elezioni europee e amministrative: ecco come si vota

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CAMPOBASSO – Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota per l’elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per il turno ordinario di elezioni amministrative, in Molise sono 56 Comuni al voto: 36 in provincia di Campobasso e 20 in provincia di Isernia.

  • I Comuni al voto in provincia di Campobasso:

Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Colle d’Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Lucito, Mafalda, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Riccia, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Termoli, Trivento e Tufara.

  • I Comuni al voto in provincia di Isernia:

Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Vastogirardi.

I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale secondo turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco, che interessa i Comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno: i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

Come si vota

Gli elettori devono recarsi a votare in possesso di documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per le timbrature sulla tessera, la stessa può essere richiesta anche nei giorni di votazione presso l’ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Per quanto riguarda le elezioni europee, è possibile votare una sola lista, e non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche senza indicare candidati. I nominativi dei candidati eventualmente scelti vanno indicati sulle righe stampate a destra del simbolo, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Si possono esprimere da una a tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze, le stesse devono riferirsi a candidati di genere diverso, altrimenti si determina l’annullamento della seconda o della seconda e terza preferenza. I candidati devono appartenere alla lista votata.

Le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione e i simboli dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono consultabili online, come anche i fac-simile delle schede elettorali, di colore diverso per ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative

Nei Comuni sotto i 15mila abitanti, sulla scheda sono già presenti il nome del candidato sindaco e, accanto, il contrassegno della lista. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista a esso collegata.

Per i Comuni inferiori ai 5mila abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Per i Comuni compresi tra 5mila e 15mila, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti sono tre le possibilità di voto: tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato; tracciando un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata (cioè il voto disgiunto); tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate. Viene eletto sindaco chi ottiene almeno il 50% più un voto di quelli validi. In caso contrario, turno di ballottaggio domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 (dalle 7 alle 15) per scegliere tra i due candidati più votati. Al ballottaggio sarà sindaco chi otterrà più voti.

Nel caso alle elezioni si presenti un solo candidato sindaco (e quindi una sola lista a sostegno), vengono eletti sia il candidato sindaco che i candidati consiglieri. A patto che questa sia stata votata da almeno il 50% dei votanti e che questi rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Soglia abbassata nel 2023 al 40%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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