VENAFRO – Azienda esclusa dalle agevolazioni Covid, il titolare si rivolge al Tar: sospensiva e riesame della domanda

Boschi e giardini di Emanuele Grande
La Molisana Natale plastica
Smaltimenti Sud
mama caffè bar venafro
stampa digitale pubblicità black&barry venafro

VENAFRO – Il titolare di una Ditta edile si è visto respingere la richiesta di contributo a fondo perduto, perché dalla visura camerale era emerso che la sua attività aveva anche codici Ateco non sospesi.

Ma il titolare si è rivolto al Tar e ha ottenuto la sospensiva e il riesame della sua domanda.

Il tribunale amministrativo regionale, infatti,  ha stabilito – a partire dalla ratio della norma «che è quella di sostenere i privati che hanno subito rilevanti danni economici a causa delle eccezionali misure restrittive introdotte dal dpcm 22 marzo 2020 per far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19»– che in base a questo principio non è possibile escludere gli operatori economici che «pur avendo sospeso il codice Ateco corrispondente all’attività effettivamente esercitata, hanno attivi codici Ateco relativi ad attività non esercitate al momento dell’entrata in vigore del predetto dpcm o comunque relativi ad attività del tutto marginali, anche dal punto di vista economico, rispetto alla principale attività svolta; e ciò anche alla luce di una interpretazione sistematica delle norme di sostegno per il contrasto dell’emergenza pandemica».

Tutto questo, anche per «i principi di collaborazione e buona fede normati dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990» che dovrebbero indurre l’amministrazione «ad attivarsi per richiedere tutte le informazioni che siano necessarie per una completa valutazione delle istanze dei privati, tanto più, in casi come quelli in esame, in cui si tratta di ristorare i privati del pregiudizio economico subito, sia pur per un periodo determinato, per garantire la tutela del superiore interesse pubblico della salute».

Il collegio quindi ha ordinato alla Regione di riesaminare rapidamente il diniego di concessione dei contributi poiché, pur venendo in rilievo un contributo economico, il pregiudizio lamentato non può definirsi meramente patrimoniale, «in quanto in grado di incidere sulle stesse possibilità di prosecuzione dell’attività di impresa, tenuto conto dell’eccezionalità dei danni economici che sono derivati alle imprese che hanno visto una chiusura forzata della propria attività, come peraltro attestato dai provvedimenti di concessione del contributo, tanto più in ragione della crisi economica in atto, causata e aggravata dal perdurare dell’emergenza pandemica».

L’avvocato Di Tella – che si è occupato di indirizzare la richiesta al Tar e di far riesaminare la domanda del suo cliente –  si dichiara molto soddisfatto per il risultato raggiunto poiché considerando i tempi bui in cui viviamo la giustizia deve tornare ad essere considerata quella virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facebooktwittermail

Fascicolo Sanitario Elettronico »

Fascicolo Sanitario Elettronico

PUBBLICITA’ »

momà
Colacem Sesto Campano

resta aggiornato »

WhatsApp Molise Network

seguici »

Facebooktwitteryoutubeinstagram

Fascicolo Sanitario Elettronico »

Fascicolo Sanitario Elettronico

PUBBLICITA’ »

Colacem Sesto Campano
momà

resta aggiornato »

WhatsApp Molise Network

seguici »

Facebooktwitteryoutubeinstagram

aziende in molise »

Esco Fiat Lux Scarabeo
Edilnuova Pozzilli
Bar il Centrale Venafro
fabrizio siravo assicurazioni
Agrifer Pozzilli
error: